Il Decreto Ministeriale 06/09/1994 stabilisce la necessità obbligatoria di individuare la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio. Secondo la normativa, non è obbligatorio procedere con la bonifica in sé, ma è essenziale valutare il rischio una volta confermata la presenza di amianto.
Tuttavia, secondo la normativa sulla bonifica amianto, se ci sono manufatti contenenti amianto pericolosi nell’edificio, allora è obbligatoria la bonifica. La pericolosità dipende dalla possibile liberazione di fibre nell’ambiente, che si verifica quando l’amianto si deteriora in forma friabile. È fondamentale comprendere dove e come riconoscere la presenza di amianto nelle abitazioni.
È responsabilità dell’amministratore di condominio gestire le parti comuni dell’edificio, ma non è tenuto a occuparsi dei singoli appartamenti.
Valutazione del rischio legata all’amianto
Riconoscere la presenza di amianto non è sempre semplice, e pertanto, effettuare un’ispezione accurata e una valutazione del rischio richiede spesso l’intervento di un tecnico o di un’impresa specializzata, abilitati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257. Questi professionisti, in collaborazione con l’amministratore di condominio, eseguono verifiche approfondite per individuare la presenza di amianto e verificano la presenza di eventuali marchi o segnali sui materiali contenenti amianto. Utilizzano strumentazioni e dispositivi di sicurezza adeguati, seguendo le normative vigenti per la rimozione dell’amianto.
L’amianto può essere presente in diversi luoghi, tra cui i tetti in Eternit, le cantine, le tubature, le colonne di scarico, il cemento armato, le coperture, le caldaie, le pareti divisorie, le canne fumarie, i giardini e le fioriere, oltre a molte altre applicazioni.
I laboratori che eseguono l’analisi dell’amianto devono rispettare i requisiti minimi stabiliti nel Decreto Ministeriale del 14/05/1996, allegato 5, intitolato “Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull’amianto.” In base ai risultati della valutazione del rischio, verrà deciso se è necessaria la bonifica dell’amianto.
Obblighi dell’amministratore condominiale
L’amministratore di condominio può essere soggetto a sanzioni amministrative e penali se non rispetta gli obblighi previsti dalla legge. Ciò vale sia in quanto responsabile della struttura dell’edificio sia in quanto potenziale datore di lavoro (ad esempio, se gestisce il personale addetto alle pulizie o ai servizi di portierato). Come datore di lavoro, è tenuto a rispettare il Decreto Legislativo 81/2008.
Oltre alla valutazione del rischio legata all’amianto nelle aree comuni dell’edificio, l’amministratore condominiale deve garantire il rispetto degli obblighi in caso di affidamento di lavori di bonifica, come previsto dal titolo IV del Decreto Legislativo 81/2008.
Elenchiamo di seguito i principali obblighi dell’amministratore di condominio:
- Predisporre l’ispezione, il censimento e la mappatura per individuare i Materiali Contenenti Amianto (MCA) all’interno delle aree comuni dell’edificio.
- Consultare esperti per eseguire una valutazione del rischio, che consiste nell’identificazione dei rischi legati alla polvere derivante dall’amianto e dai materiali contenenti amianto. Questa valutazione determinerà la natura dell’esposizione, le misure preventive e protettive necessarie.
- Il tecnico incaricato redige una relazione tecnica che riporta i risultati dell’indagine e le azioni da intraprendere.
La legge richiede anche la periodica revisione delle valutazioni dei rischi, poiché nel tempo, a causa delle condizioni atmosferiche e di eventi accidentali, i materiali di amianto si deteriorano. Il deterioramento dell’amianto può comportare l’obbligo di rimozione dell’Eternit. L’omissione di tale obbligo può portare a sanzioni penali per l’amministratore.
Obblighi dopo la mappatura condominiale
Dopo aver completato il censimento e la mappatura, in base ai risultati della valutazione del rischio, saranno necessari interventi diversi:
- Se i materiali contenenti amianto sono integri e non suscettibili di danneggiamento, non è necessaria la bonifica. Tuttavia, è fondamentale effettuare controlli periodici e seguire procedure di manutenzione adeguate.
- Se i materiali sono integri ma suscettibili di danneggiamento, bisogna prendere misure per prevenire il rischio di deterioramento, come l’implementazione di un piano di controllo e manutenzione. Se non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento, si dovrà considerare la bonifica e la rimozione dell’amianto.
- Nel caso in cui i materiali contenenti amianto siano danneggiati, è necessario eliminare il rischio di rilascio di fibre d’amianto, adottando misure specificate nel Decreto Ministeriale 06/09/1994 e seguendo l’obbligo di rimozione.
In conclusione, l’amministratore di condominio ha un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza dei condomini quando si tratta di amianto. Deve seguire gli obblighi di legge, dalla valutazione del rischio all’eventuale bonifica, per garantire un ambiente sicuro e privo di pericoli legati all’amianto.