La revoca dell’amministratore di condominio è un procedimento regolato dall’articolo 1129 del codice civile e può avvenire in diverse modalità, sia per giusta causa che senza giusta causa. In generale, il codice civile stabilisce che l’assemblea condominiale può deliberare la revoca dell’amministratore in qualsiasi momento, indipendentemente dalla presenza di giusta causa o giustificato motivo.
La procedura per revocare l’amministratore in assemblea richiede che la revoca sia indicata nell’ordine del giorno durante la convocazione dell’assemblea condominiale. Il quorum necessario per la revoca è lo stesso richiesto per la nomina dell’amministratore, come stabilito dalle normative o dal regolamento condominiale. Pertanto, il quorum per la revoca dipenderà dalle specifiche disposizioni del regolamento condominiale o dalle leggi vigenti.
L’ amministratore ha il compito di convocare l’assemblea sia per la revoca che per la nomina del nuovo amministratore, e l’omissione di tale convocazione costituisce una “grave irregolarità” che può giustificare la revoca giudiziale dell’amministratore.
L’ articolo 71-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice civile elenca i requisiti necessari per esercitare l’attività di amministratore di condominio, tra cui il pieno godimento dei diritti civili e politici, il possesso di almeno un diploma di scuola superiore di secondo grado e la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento periodico in materia di amministrazione condominiale.
L’ articolo 1136 del codice civile stabilisce le modalità per la nomina dell’amministratore, richiedendo la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno il 50% del valore dell’edificio, basato sui millesimi assegnati a ciascuna unità abitativa.
Il compenso dell’amministratore non è fissato per legge, ma deve essere specificato in maniera analitica al momento della nomina o del rinnovo dell’incarico; in assenza di tale specifica, la nomina è considerata nulla.
I doveri dell’amministratore di condominio sono dettati dal codice civile e includono l’obbligo di comunicare i propri dati anagrafici e professionali, la custodia dei registri del condominio e la convocazione dell’assemblea annuale per l’approvazione del rendiconto condominiale. L’amministratore è responsabile della gestione finanziaria, dell’erogazione delle spese per i servizi comuni e la manutenzione delle parti comuni, oltre alla gestione dei registri e della contabilità condominiale.
Il rapporto tra il condominio e l’amministratore è basato su un contratto di mandato oneroso, e la revoca dell’amministratore può avvenire sia per giusta causa che senza giusta causa, poiché essa deriva dalla fiducia che lega le parti.
La revoca dell’amministratore può avvenire mediante delibera dell’assemblea condominiale o attraverso l’autorità giudiziaria su ricorso di un condomino in caso di gravi irregolarità o mancato adempimento degli obblighi. La giusta causa comprende situazioni in cui l’amministratore non rende conto della gestione o commette gravi irregolarità.
La revoca giudiziale dell’amministratore può essere richiesta quando l’amministratore non adempie ai suoi doveri o quando si verificano gravi irregolarità. La procedura avviene davanti al tribunale, e il giudice può pronunciarsi in base ai fatti presentati.
La revoca senza giusta causa può avvenire solo su decisione dell’assemblea condominiale, ma non può essere disposta dal giudice. In caso di revoca senza giusta causa, l’amministratore può agire in via ordinaria per ottenere un risarcimento del danno subito.
In generale, la revoca dell’amministratore di condominio è una procedura disciplinata dalla legge che deve essere seguita con attenzione per garantire il rispetto dei diritti e doveri delle parti coinvolte.